venerdì 13 luglio 2007

Il telegiornale non è obbligatorio


Oggi pubblichiamo la risposta alla domanda di Dr. KlaG nei commenti di qualche giorno fa.

Nel 1992, dentro la legge Mammì, venne legiferato quanto segue.
"legge n.223 del 6 agosto 1990.Art.20 comma 66. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio (16/cost)."

Da qui scaturiva appunto la domanda di Dr KlaG, che chiedeva se Studio Aperto si poteva considerare, a livello legale, un telegiornale. Purtroppo però sempre sul sito AGCOM abbiamo appreso che:

"(16/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-26 febbraio 1998, n. 38 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20, sollevata in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione."

Per cui a questo punto la legittimità è garantita comunque, anche se obiettivamente studio aperto e l'informazione vivono su dimensioni parallele.
Non è nemmeno possibile chiedere nulla, il telegiornale lo possono fare o meno. Sarebbe come chiedere ad una rete di cancellare Magnum PI dalla programmazione.

Tolta la brutta notizia, ci teniamo a mettere il link della breve storia "legislativa" della televisione, dalla sua nascita ad oggi, trovata su http://www.cineteca.nicotraalessandro.com/)

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